I dati mostrano 37.000 italiani bloccati all’estero a causa del coronavirus e della cancellazioni di migliaia di voli aerei.
In un altro nostro articolo abbiamo già parlato del rimborso volo cancellato per coronavirus.
Ma in questa pagina parlerò di un altro aspetto, che riguarda anche la possibilità di chiedere un risarcimento danni alla compagnia aerea che non ti ha riportato a casa, in Italia.
Sappiamo benissimo che la pandemia del covid-19 ha messo in ginocchio il servizio dei trasporti, ma questo non significa che i passeggeri non debbano ricevere la tutela prevista dal Diritto dell’Unione europea. Anzi, la ragion d’essere dei diritti dei passeggeri dovrebbe trovare maggiore espressione proprio in questi casi di necessità.
Scoprirai che già esiste un precedente giurisprudenziale che ha previsto il diritto del passeggero a ricevere assistenza anche in casi particolarissimi. Questa assistenza consiste nel rimborso delle spese sostenute e necessarie, oltreché in un risarcimento danni se documentato.
Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.
Quando si applica il Diritto dell’Unione europea al passeggero aereo?
Tutto ciò che leggerai in questa pagina si applica quando hai acquistato un biglietto da una compagnia aerea europea (es. easyJet, Vueling, Air France, British Airways, Alitalia, ecc.).
Se invece il biglietto è stato acquistato da una compagnia aerea non europea (es. Air India, American Airlines, ecc.), è necessario che sussistano entrambe queste condizioni:
- il volo di andata partiva dall’Europa
- volo di andata e di ritorno erano previsti nella stessa prenotazione.
A trovare applicazione è dunque il Regolamento CE n. 261/2004.
Quando si applica il diritto internazionale?
In ogni caso, il passeggero aereo che aveva acquistato un volo in partenza da un paese fuori dall’Europa ha diritto a far applicare il risarcimento danni previsto dalla Convenzione di Montreal del 1999, purché riesca a documentare le spese effettuate.
Cosa prevede il diritto europeo?
Il Regolamento CE 261 prevede che il passeggero vittima di un volo cancellato abbia diritto ad assistenza (art. 8):
- pasti e bevande in relazione al tempo di attesa
- sistemazione in albergo fino al volo alternativo
- trasporto tra aeroporto/albergo e viceversa per la ripartenza
- telefonate e mail gratuite per contattare i propri familiari in Italia o le Autorità italiane per denunciare fatti rilevanti
Cosa possono fare gli italiani bloccati all’estero?
Gli italiani bloccati all’estero possono chiedere l’applicazione del Regolamento CE e della Convenzione di Montreal per chiedere:
- volo alternativo il prima possibile verso la destinazione finale prevista nel biglietto acquistato
- assistenza, con pasti, bevande, hotel, trasporti, ecc.
- rimborso delle spese sostenute per omessa assistenza
- risarcimento del danno ulteriore, quale conseguenza della omessa assistenza
Per maggiori chiarimenti, puoi scriverci a info@tuorisarcimento.it oppure compilare la nostra pagina di VERIFICA VOLO GRATIS e raccontarci la tua storia.
Perché le compagnie aeree non riportano gli italiani a casa?
La nostra esperienza, al fianco dei passeggeri italiani, ci chiarisce i motivi per cui non viene offerto un volo sostitutivo.
La quasi totalità dei voli è operata dalla compagnie aeree con rotazione programmata a pieno carico. Questo significa che, per massimizzare i profitti, ogni volta che un aeromobile si sposta, deve trasportare dei passeggeri. Ma se un volo è cancellato, questo si riflette anche sulle tratte successive. O, almeno, questo è quello che i vettori fanno per i loro interessi economici.
Ad esempio, se il volo Roma-New York è cancellato, perché gli USA hanno vietato i voli provenienti dall’Europa a causa del coronavirus, alla compagnia aerea non conviene trasferire un aeromobile vuoto dall’Italia a New York. Per cui, i passeggeri che da New York dovevano ritornare in Italia non potranno salire su nessun aeromobile disponibile.
Si tratta ovviamente di una scelta commerciale del vettore aereo, che però deve essere obbligato a risarcire il danno causato. Dai dati finora raccolti, ci risulta che il 94% dei vettori non sta assistendo i passeggeri.
Cosa hanno già deciso in giudici per casi simili?
Non tutti ricorderanno che dal 15 al 22 aprile 2010, vi fu l’eruzione del vulcano islandese dal nome impronunciabile, Eyjafjallajökull. Questa eruzione mandò in tilt migliaia di voli aerei in tutta Europa (circa un volo su quattro).
In quella circostanza, migliaia di passeggeri hanno citato in giudizio in tribunale i rispettivi vettori aerei, perché furono abbandonati negli aeroporti. Migliaia e migliaia di passeggeri furono costretti a passare più notti negli aeroporti, senza la minima forma di assistenza.
Il primo caso che arrivo alla Corte di Giustizia fu contro la Ryanair, che negava l’assistenza ai propri passeggeri a causa della circostanza eccezionale dell’eruzione vulcanica.
Ma la Corte di Giustizia europea condannò la Ryanair a rimborsare ai passeggeri le somme spese a causa della mancata assistenza per:
- pasti e bevande durante tutto il tempo di attesa
- sistemazione alberghiera fino al volo sostitutivo
Sto parlando della celebre sentenza nella causa C-12/11 Denise McDonagh / Ryanair Ltd.
Noi di TuoRisarcimento, abbiamo più volte fatto valere i diritti dei passeggeri che ci hanno contattato sulla base degli stessi principi di diritto già espressi dalla Corte di Giustizia nel 2011.
Pertanto, anche gli italiani bloccati all’estero a causa del coronavirus posso chiedere l’applicazione di questa sentenza della Corte di Giustizia. Per farlo, è necessario costituire in mora il vettore e diffidarlo al pagamento entro i termini di legge. A seguire, se il vettore non provvederà al pagamento, costringerlo con un provvedimento giudiziale. In tutto ciò, noi di TuoRisarcimento siamo specializzati a formulare le istanze necessarie, con la nostra conoscenza del diritto europeo e internazionale.
Cosa fare per chiedere un rimborso o un risarcimento?
La prima cosa da fare per gli italiani bloccati all’estero è quello di contattare la Farnesina se non si è ricevuta nessuna forma di assistenza dal vettore. Il Ministero italiano ha infatti già organizzato dei voli, o li sta organizzando, per riportare gli italiani a casa. Ovviamente, questo, doveva farlo il vettore aereo a proprio spese.
Se non è accaduto, c’è quindi un modo per “fargliela pagare”.
Rientrati in Italia, è necessario raccogliere tutta la documentazione in una cartella, tra cui:
- biglietto aereo di andata e di ritorno
- corrispondenza con il vettore (mail, sms), se vi è stata
- documenti giustificativi delle spese sostenute (albergo, trasporti locali, pasti e bevande, assicurazioni, cure mediche, ecc.)
Inviare questa documentazione al nostro indirizzo mail info@tuorisarcimento.it con una descrizione del caso, affinché possiamo ricontattarti per maggiori dettagli e offriti assistenza gratuita.
Il termine per agire è di 2 anni dalla data del volo di ritorno previsto originariamente, ma il consiglio è di attivarsi il prima possibile. Perché la crisi dei voli aerei, nei prossimi mesi, potrebbe comportare il fallimento della compagnia aerea. Per cui è bene muoversi con celerità per recuperare il prima possibile il rimborso delle spese o l’eventuale risarcimento del danno.
In alternativa, puoi compilare il nostro modulo nella pagina di VERIFICA VOLO GRATIS.
Saremo felici di poterti aiutare, come già abbiamo fatto con migliaia di passeggeri italiani.

Nel 2012 ho subito il primo volo cancellato. Vinsi il mio processo e quello di altri 20 passeggeri sul mio stesso volo. Da quel giorno ho fondato TuoRisarcimento e ho aiutato gratuitamente migliaia di passeggeri italiani a ottenere il risarcimento previsto dal Regolamento CE 261. Oggi, le riviste nazionali di settore, scrivono che sono “Il massimo esperto in Italia nel diritto dei trasporti aerei”